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_SALVATAGGIO
  • Le spese che eventualmente l’assicurato ha affrontato dopo il sinistro per evitare o ridurre il danno, nel caso delle assicurazioni contro i danni, sono a carico dell’assicuratore. Sono le cosiddette spese di salvataggio che però in caso di sottoassicurazione saranno rimborsate nella solita proporzione tra valore realmente assicurato e valore assicurabile.

SINISTRO
  • La diretta conseguenza del verificarsi del rischio assicurato e per il quale è prestata la garanzia prevista dal contratto di assicurazione. In una polizza di responsabilità civile il vaso che cade in testa al passante sotto casa è il sinistro.

SOMMA ASSICURATA
  • Importo nei limiti del quale l’assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione. Nelle assicurazioni di cose, la somma assicurata corrisponde di regola al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nelle assicurazioni del patrimonio o assicurazioni di spese, è l’importo pattuito che indica la massima esposizione debitoria dell’assicuratore (massimale). Nelle assicurazioni sulla vita, è il capitale dovuto al beneficiario in alternativa all’erogazione di una rendita.

SOPRASSICURAZIONE
  • Quando il contraente dichiara in polizza un valore delle cose (valore assicurato), superiore  all’effettivo loro valore (valore assicurabile), allora parliamo di soprassicurazione. Questo comportamento può essere imputato a cattiva fede del contraente (dolo), allora il contratto è nullo, se non c’è dolo allora il contratto è valido ma i suoi effetti si limitano al valore reale dei beni assicurati.


SOTTOASSICURAZIONE
  • Al contrario della voce precedente, parliamo di sottoassicurazione quando il valore delle cose dichiarato in polizza (valore assicurato), è inferiore al loro valore effettivo (valore assicurabile). In caso di sinistro l’assicuratore applicherà la regola proporzionale escluso il caso in cui le pattuizioni contrattuali prescrivessero diversamente come nel caso dell’assicurazione a primo rischio assoluto.

SUBAGENTE
  • Professionista che, con l’onere di gestione a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all’incarico, affidatogli da un agente, di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione e non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma.

SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
  • E’ facoltà dell’assicuratore, che ha già corrisposto un indennizzo per una polizza di assicurazione contro i danni, di sostituirsi all’assicurato nei diritti verso un terzo responsabile che avesse causato il danno. Nelle assicurazioni contro i danni alla persona l’assicuratore può rinunciare contrattualmente alla facoltà di surrogazione.






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