_REGOLA PROPORZIONALE
RENDITA VITALIZIA
RETROCESSIONE
REVERSIBILITA’
RIASSICURAZIONE
RIDUZIONE
RISARCIMENTO
RISCATTO
RISCHI ESCLUSI
RISCHIO
RISERVA MATEMATICA
RISERVA PREMI
2. l’accantonamento aggiuntivo destinato a far fronte agli eventuali maggiori oneri per i rischi in corso.
RISERVA SINISTRI
RISERVE TECNICHE
RIVALSA
- Caratteristica delle assicurazioni di cose nei contratti di assicurazioni contro i danni. Quando il valore delle cose assicurate, al momento del sinistro, risulta essere superiore al valore dichiarato in polizza parliamo di sottoassicurazione. E questo è il tipico caso in cui applicando la regola proporzionale, l’indennizzo che l’assicuratore verserà all’assicurato non corrisponderà al valore totale del danno ma ad un valore proporzionalmente ridotto in base al rapporto tra il valore assicurato e il valore della cosa al momento del sinistro.
RENDITA VITALIZIA
- Prestazione relativa al contratto di assicurazione sulla vita del tipo caso vita. L’assicuratore si impegna a pagare all’assicurato una rendita per tutta la durata della sua vita. Si parla di rendita immediata quando il pagamento della rendita decorre dalla stipula del contratto e di rendita differita quando, al contrario, la percezione della rendita decorre da un momento successivo alla stipula del contratto (al termine del differimento).
RETROCESSIONE
- E’ la percentuale del rendimento della gestione separata, nelle polizze rivalutabili, che la compagnia retrocede all’assicurato alla fine di ogni anno contabile. Il rendimento retrocesso va ad aumentare ogni anno la prestazione che l’assicuratore pagherà alla scadenza e si somma al rendimento, implicito alla tariffa, già riconosciuto al momento della stipula della polizza sottoforma di tecntasso ico.
REVERSIBILITA’
- Clausola che prevede, nelle assicurazioni sulla vita, che se i percettore di una rendita vitalizia dovesse morire nel corso della rendita, la stessa possa continuare a favore di un’altra persona.
RIASSICURAZIONE
- Operazione con la quale un assicuratore (riassicurato), dietro corrispettivo, riduce la propria esposizione economica, sia su un rischio singolo (riassicurativa facoltativa), sia su un vasto numero di rischi (riassicurazione obbligatoria o per trattato), attraverso la cessione ad altra impresa assicuratrice (il riassicuratore) di parte degli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.
RIDUZIONE
- Clausola prevista di solito sulle polizze caso morte a vita intera, sulle polizze caso vita con contro assicurazione, sulle polizze miste, che da all’assicurato la facoltà di rimanere tale anche nel caso di sospensione del pagamento dei premi. Questo influirà sul capitale assicurato a scadenza che verrà ridotto, sulla base di criteri stabiliti contrattualmente, secondo un rapporto tra i premi previsti all’origine e quelli effettivamente versati.
RISARCIMENTO
- Somma che il responsabile di un danno è tenuto a versare per risarcire il danno causato. Nel caso il responsabile del danno fosse assicurato con una assicurazione di responsabilità civile, sarà l’assicuratore che nei limiti del massimale pattuito verserà al terzo danneggiato il risarcimento dovuto.
RISCATTO
- Nelle assicurazioni sulla vita come le polizze caso morte a vita intera, le polizze caso vita con contro assicurazione, le polizze miste, è la facoltà concessa all’assicurato di poter recedere dal contratto. In questo caso l’assicuratore verserà anticipatamente all’assicurato il capitale assicurato ridotto (valore di riduzione) in base a calcoli stabiliti contrattualmente.
RISCHI ESCLUSI
- Tutti quei rischi per i quali le garanzie prestate dall’assicuratore in base al contratto non hanno efficacia. Sono espressamente elencati nel contratto di assicurazione e dipendono in genere da limitazione riguardo alla causa che può determinare il sinistro. La pratica di sport pericolosi o la partecipazione ad eventi di guerra per le polizze caso morte, ad esempio, o l’incendio provocato da determinati eventi. Spesso le clausole riguardanti i rischi esclusi assumono maggiore importanza di quelli inclusi.
RISCHIO
- La componente fondamentale di tutto l’impianto del principio assicurativo. Senza il rischio, cioè la probabilità che un evento incerto e futuro possa verificarsi e provocare conseguenze dannose non esisterebbe un contratto di assicurazione. Verrebbe meno la necessità da parte di un assicuratore di impegnarsi contrattualmente a corrispondere una prestazione sia che riguardi un assicurazione contro i danni sia che riguardi un’assicurazione sulla vita.
RISERVA MATEMATICA
- Una quota dei premi di tariffa pagati dal contraente di una polizza vita viene accantonata nella riserva matematica che altro non è che la riserva tecnica rappresentativa di quanto la compagnia di assicurazione ha maturato come debito (prestazioni), nei confronti dei suoi assicurati.
RISERVA PREMI
- E’ una delle riserve tecniche che l’impresa di assicurazione deve accantonare ed iscrivere in bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri assicurati. In particolare, la riserva premi alla fine di un esercizio determinato è rappresentata da:
2. l’accantonamento aggiuntivo destinato a far fronte agli eventuali maggiori oneri per i rischi in corso.
RISERVA SINISTRI
- E’ una delle riserve tecniche che l’impresa di assicurazione deve accantonare ed iscrivere in bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri assicurati. In particolare, la riserva sinistri rappresenta l’ammontare che l’impresa di assicurazione stima di dover pagare in futuro per sinistri che si sono già verificati ma non sono stati ancora liquidati.
RISERVE TECNICHE
- Somme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere nel proprio bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati.
RIVALSA
- Diritto, proprio dell’assicurazione obbligatoria rc auto, che spetta all’assicuratore nei confronti dell’assicurato. In questo modo l’assicuratore può recuperare quegli importi, pagati ai terzi danneggiati, ma che avrebbe potuto contrattualmente rifiutare o ridurre. La necessità di recuperare tali somme dal proprio assicurato nasce dalla impossibilità, stabilita dalla legge, di far valere eccezioni contrattuali al terzo danneggiato.