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Testo di Alessandro Spagnolo:

La responsabilità civile


Dalla violazione delle regole di comportamento, fissate dallo Stato per garantire la giusta convivenza tra cittadini, deriva il concetto di Responsabilità Civile.

Noi rispondiamo infatti della violazione di queste regole e in base al tipo di violazione parleremo di:

  • Responsabilità penale
  • Responsabilità amministrativa
  • Responsabilità civile

Le prime due sono considerate contro la collettività quindi rientrano nelle competenze del Diritto Pubblico.

Un fatto accaduto a causa di una Responsabilità penale è detto “reato”, e la sua sanzione di natura personale può essere una multa o un’ammenda quindi pecuniaria, ma anche la reclusione o l’arresto quindi detentiva.

Un fatto, invece, riconducibile a Responsabilità amministrativa è detto “illecito amministrativo” e la sua sanzione consiste nel pagamento di una somma di denaro.

La Responsabilità civile è invece nell’interesse del singolo individuo e dei suoi diritti rientrando quindi nel Diritto Privato.

La nozione di Responsabilità civile
La R.C. e la legge

Image: David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net

Pur rimanendo prioritario per noi l’aspetto della Responsabilità Civile dal punto di vista assicurativo è indispensabile una pur minima analisi dal punto di vista civilistico allo scopo di capire i fondamenti giuridici del rischio che dovremo assicurare.

Due sono i tipi di Responsabilità Civile:

  1. R.C. contrattuale quando in presenza di un precedente rapporto obbligatorio (contratto), in caso di inadempienza, il debitore è tenuto al risarcimento del danno nei confronti di chi lo ha subito, il creditore.
  2. R.C. exstracontrattuale deriva dal principio che nessuno può ledere la sfera giuridica di un altro individuo al quale comunque è imposto l’onere di provare che ci sia stato un danno e per colpa o dolo di chi.

Da qui la funzione primaria dell’assicurazione di Responsabilità civile che, e spesso non è chiaro, ha il compito di tutelare proprio il responsabile del danno, l’assicurato, rispetto alla diminuzione patrimoniale che andrebbe a subire a causa dell’obbligo di risarcimento del danno procurato.

Ovviamente quanto garantito all’assicurato è anche garanzia per il danneggiato che può contare sul risarcimento del danno subito anche da chi potrebbe essere privo di un patrimonio su cui rivalersi.

E’ questo il motivo per cui lo Stato ha imposto l’assicurazione di R.C. ad alcuni settori socialmente rilevanti o per alcune attività ritenute pericolose.

Alcune che ci toccano più da vicino sono ad esempio:

  • La R.C. auto
  • La R.C. dei cacciatori (per l’attività venatoria la legge prevede massimali minimi per ogni possibile sinistro che da questo esercizio possa derivare)
  • La R.C. delle agenzie viaggio
  • La R.C. degli Agenti di assicurazione o dei Brokers
  • La R.C. per la vendita di prodotti a domicilio o per corrispondenza
  • Danni a terzi sulla superficie causati da aereomobili
  • Esercizio di impianti nucleari
  • Riempimento e distribuzione di gas in bombole
  • Società di revisione
  • Quadri e dirigenti
  • Organizzazioni di volontariato
  • Appalti pubblici
  • Trasporti eccezionali
  • Sperimentazione clinica di medicinali
  • Concessionari del servizio di rimozione veicoli

Quella che cercheremo di approfondire, a livello divulgativo e funzionale alla comprensione della maggior parte delle polizze di assicurazioni di R.C., è la Responsabilità civile verso terzi che riguarda principalmente fatti riconducibili a responsabilità exstracontrattuale.

Non posso fare a meno di citare l’art. 2043 del Codice Civile alla base della R.C.exstracontrattuale e i principi che da esso derivano

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”

  • Il danno può derivare da un fatto, un’azione o un’omissione, che può essere sia doloso (dannoso e preveduto), che colposo (negligenza, imperizia, imprudenza, violazione della legge).
  • Deve esserci nesso di causalità tra fatto e danno. C’è infatti obbligo di risarcimento solo per i danni causati effettivamente dal proprio comportamento doloso o colposo. Questo quindi esclude il risarcimento per quei danni causati per caso fortuito.
  • Il danno deve essere ingiusto, causato da comportamento non conforme al diritto.
  • Chi ha commesso il danno ha una responsabilità diretta e sarà personalmente obbligato a risarcire il danneggiato.
  • Il risarcimento del danno è l’azione di compensazione che tende a ripristinare le condizioni del danneggiato allo stato precedente al sinistro. (Il risarcimento è altra cosa rispetto all’indennizzo, somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro).

Allo stesso modo in base all’art. 2687 del Codice Civile:

“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”

Tolto i casi esentati dall’obbligo di risarcimento, (detti esimenti di responsabilità), la legittima difesa, lo stato di necessità, e l’incapacità di intendere e di volere dividiamo in:

RESPONSABILITA’ PRESUNTE PER FATTO PROPRIO

  • Attività pericolose, in mancanza di dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno.
  • Cose in custodia, salvo la prova che il fatto derivi da caso fortuito.
  • Animali; il proprietario è responsabile dei danni da esso causati anche se dato in custodia o se smarrito o fuggito, salvo la prova che il fatto derivi da caso fortuito.
  • Rovina di edificio; il proprietario è responsabile salvo la prova che non ci siano stati vizi di costruzione o manutenzione.
  • Circolazione dei veicoli; la responsabilità ricade sia sul proprietario che sul conducente ad esclusione dei veicoli senza guida di rotaie.

Tutti sono riconducibili a casi di responsabilità oggettiva per i quali il danneggiato non avrà l’onere di provarne il dolo o la colpa.

RESPONSABILITA’ PRESUNTE PER FATTO ALTRUI

  • Danno causato da incapace; in questi casi la responsabilità ricade sulla persona che dell’incapace ha l’obbligo di custodia a meno che non dimostri di non essere riuscito ad evitare il fatto.
  • Responsabilità dei genitori e degli insegnanti (culpa in educando); naturalmente finchè i minori sono sotto la loro sorveglianza sempre che non si dimostri che non si è potuto evitare il fatto.
  • Responsabilità dei datori di lavoro; nel caso dei danni ad essa collegati non è prevista alcuna prova liberatoria.

Basta pescare nella nostra memoria, o leggere un qualsiasi quotidiano o ascoltare un notiziario per individuare in tutti i casi descritti azioni, comportamenti, accadimenti per i quali si giustificherebbe la sottoscrizione di un’assicurazione per la Responsabilità civile.

Da quanto visto fin qui si intuisce facilmente come gran parte delle attività assicurative siano dedicate alla tutela di chi potrebbe essere chiamato, per i più svariati motivi, a rispondere di danni causati ingiustamente ad altri.

D’altra parte parlare di assicurazioni di Responsabilità civile costituisce un doppio impegno dato dalla necessità di sintesi da una parte ma anche da inevitabili richiami alla giurisprudenza che in questa materia è tanto complessa quanto spesso foriera di cocenti delusioni.

Approfondiremo quindi:

  • L’assicurazione di Responsabilità civile terzi
  • L’assicurazione di Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro
  • L’assicurazione di Responsabilità civile per difetto di prodotto
  • L’assicurazione di Responsabilità civile in caso di inquinamento
  • L’assicurazione di Responsabilità civile professionale




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E' con gratitudine e ammirazione che ringrazio Salvatore Infantino per il suo "Intermediario assicurativo e Riassicurativo"inestimabile fonte di materiale e ispirazione.
la foto in testa alla pagina è di Roberto Moretti che ringraziamo
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