Testo di Alessandro Spagnolo:
La responsabilità civile terzi
Come sempre è il Codice civile che mi viene in aiuto per definire in modo chiaro e univoco ciò di cui voglio scrivere, ed è così che all’art. 1917 rispetto all’assicurazione di Responsabilità civile troviamo:
l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato da quanto questi deve pagare ad un terzo in considerazione di un fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, in dipendenza della responsabilità dedotta dal contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
Da qui le caratteristiche fondamentali dell’assicurazione di responsabilità civile:
- E’ un’assicurazione contro i danni, e il danno è la diminuzione del patrimonio dell’assicurato in caso di risarcimento a terzi.
- E’ un’ assicurazione a favore proprio e non di terzi, il patrimonio protetto non è quello del danneggiato quindi non è prevista una sua azione diretta nei confronti dell’assicuratore (fanno eccezione le R.C. auto e natanti, la R.C. dei cacciatori, la R.C. aerei per i danni a terzi in superficie). Questo non toglie che l’assicuratore ha la facoltà (obbligo se richiesto dall’assicurato) di pagare direttamente il danneggiato.
- Il massimale è la somma massima che l’assicuratore è obbligato a pagare all’assicurato.
- Le spese legali, qualora necessarie, sono a carico dell’assicuratore nel limite di un quarto del massimale e si sommano ad esso. Se il danno supera il massimale assicurato le spese legali si dividono in proporzione tra assicurato e assicuratore.
Entriamo ora nello specifico delle norme che troveremo al momento di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile terzi e che ci converrà capire al fine di effettuare una sottoscrizione consapevole e convinta.
In una R.C. terzi la Compagnia di assicurazione si obbliga a “tenere indenne l’assicurato di quanto sia tenuto a pagare ad un terzo, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente provocati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza”.
Dobbiamo sempre ricordarci, quanto detto già in altre occasioni, che nelle polizze di assicurazione, assumono maggiore importanza le esclusioni di quanto invece è incluso, a maggior ragione nelle polizze di assicurazione di responsabilità civile strumenti di tutela importanti ma estremamente delicati dal punto di vista delle implicazioni giuridiche che le caratterizzano.
Ora vediamo appunto le esclusioni più importanti comuni a questo tipo di assicurazioni:
- Non sono considerati “terzi” il coniuge, il convivente, i genitori, i figli, o qualsiasi parente o affine che conviva con l’assicurato.
- Non sono considerati “terzi” i soci di s.r.l., gli amminisratori, i legali rappresentanti e i loro familiari.
- Sono anche esclusi tutti quei rischi che trovano copertura attraverso altre assicurazioni come quelli derivanti dalla circolazione, o dalla navigazione e dal volo, le perdite di denaro dovute al suo smarrimanto o deterioramento o distruzione e la stessa cosa per i titoli al portatore o i preziosi.
- Altre esclusioni sono invece assicurabili a richiesta dell’assicurato come ad esempio le Responsabilità civili “postume”, quando la copertura è estesa a danni che possono verificarsi passato del tempo dopo una prestazione professionale o “smercio” in caso di deterioramento o cattiva conservazione delle merci dopo la consegna.
- Ci sono anche delle esclusioni territoriali che nel caso delle assicurazioni di responsabilità civile in genere sono Canada, USA e Messico.
COSA SUCCEDE IN CASO DI SINISTRO
Le polizze di responsabilità civile terzi oltre gli obblighi solitamente previsti per l’assicurato di avviso e salvataggio prevedono anche:
- In caso di vertenza contro il terzo danneggiato è l’assicuratore che si occupa della sua gestione e di organizzare la linea difensiva. L’assicurato ha l’obbligo di accettare quanto deciso e di non prendere iniziative personali con la controparte. Nel caso, le spese sostenute non verrebbero rimborsate.
- Per lo stesso motivo l’assicurato ha l’obbligo di collaborare con l’assicuratore per tutto ciò ciò che costituisca interesse comune senza ostacolare l’operato della Compagnia nella gestione della vertenza.
- La Compagnia può rivalersi sull’assicurato per eventuali sue inadempienze degli obblighi contrattuali.
La “sorte del sinistro” cioè il suo ammontare è costituito dalla somma del capitale (il danno risarcibile), maggiorata degli interessi, dati dai giorni trascorsi tra il sinistro e il momento della liquidazione del danno e delle spese sostenute dal danneggiato per far valere i suoi diritti.
DEL DANNO
Naturalmente in una polizza di Responsabilità civile terzi l’identificazione del danno è un aspetto determinante e delicato ma come sempre la giurisprudenza ci aiuta soprattutto ad escludere fraintendimenti.
- Il danno a cose, può essere totale o parziale, il risarcimento servirà alla sua sostituzione o alla riparazione, e a compensare il suo mancato utilizzo e la sua diminuzione di valore.
- Il danno alle persone consiste nell’inabilità temporanea allo svolgimento delle proprie occupazioni, nell’invalidità permanente o nella morte.
- Danno patrimoniale quando il danneggiato subisce lesioni personali che possono causargli un danno economico o la distruzione di un bene o la sua diminuzione di valore a causa di danneggiamento. Relativamente a questo ci sono due distinzioni importanti:
- Una perdita immediata come le spese da sostenere per la propria persona o per la riparazione delle cose danneggiate (danno emergente).
- Una perdita futura come un mancato guadagno a causa del danno subito (danno da lucro cessante). In questo caso, per la sua difficile dimostrabilità, la norma rimanda al giudice l’analisi dell’accaduto e le sue circostanze.
- Il danno non patrimoniale è quello che si riferisce alla sfera psichica del danneggiato e alle sofferenze che il fatto illecito gli possa aver procurato. La legge stailisce quali danni siano risarcibili ed è indispensabile, ai fini del risarcimento, che il danno non patrimoniale sia determinato da un fatto illecito che costituisca un reato quindi penalmente perseguibile.
L’esempio più noto di un danno non patrimoniale è il danno morale della cui liquidazione si occupa il giudice che in genere, in via equitativa, ne stabilirà l’importo in ragione del 25/50% della somma liquidata per il danno biologico.
Sotto la categoria dei danni non patrimoniali troviamo anche:
Il danno biologico, legato all’integrità psicofisica del danneggiato, risarcito in base a tabelle, dopo visite mediche, indipendentemente dalla capacita di svolgere un’attività lavorativa e, non risarcibile agli eredi.
Il danno esistenziale che al contrario è legato alla impossibilità, per il danneggiato, a causa del danno subito, ma non legato alla sua integrità psicofisica, di svolgere attività non lavorative ma importanti per il proprio benessere.
Questo tipo di danno per la sua complessità e per il suo recente ingresso nella giurisprudenza è ancora sottoposto a elaborazioni ed interpretazioni tanto che meriterebbe una trattazione specifica ma forse inadatta all’intento informativo/divulgativo di queste pagine.
Vorrei chiudere con due elementi importantissimi per le assicurazioni della responsabilità civile terzi che molto spesso sono alla base di incomprensioni e problematiche in caso di sinistro:
LA PRESCRIZIONE:
La perdita del diritto al risarcimento o all’indennizzo per non averlo esercitato nei termini previsti dalla legge.
La norma della prescrizione ha due importanti funzioni, la prima di sollecitare chi crede di avere il diritto ad un risarcimento per un danno subito di farsi avanti per tempo; la seconda quella di fare una certa “selezione” data dall’osservazione che di solito chi non esercita il diritto nei termini necessari è perchè probabilmente non ha ragioni da far valere.
I termini di prescrizione relativi alla Responsabilità civile sono stabiliti dal Codice Civile e sono diversi in base alla tipologia del sinistro che ha determinato il danno.
LA DECADENZA
Quando non possiamo più esercitare un diritto per il mancato adempimento di azioni che avremmo dovuto compiere in tempi prestabiliti. La decadenza quindi al contrario della prescrizione non dipende dalla pigrizia del titolare del diritto ma dal suo mancato esercizio nei tempi stabiliti.
E’ bene ricordare che la prescrizione è condizionata da regole inderogabili, contrariamente alla decadenza.
La responsabilità civile terzi e la famiglia
Tralasciamo un attimo definizioni leggi e normative e vediamo come possono riguardarci da vicino le polizze di responsabilità civile terzi in tempi caratterizzati dal continuo scambio di informazioni e una molto più attenta gestione e consapevolezza dei propri diritti nei confronti degli altri e delle istituzioni.
Infatti oltre la R.C. obbligatoria per la nostra auto ed eventualmente altre coperture assicurative professionali specifiche, ben poche sono le persone che sentono la necessità di assicurarsi contro il rischio di subire una perdita economica per il risarcimento di un danno causato ad una terza persona.
Ed è qui che intervengono appunto le polizze di assicurazione di responsabilità civile terzi, che a fronte del versamento di premi solitamente molto contenuti garantiscono noi e la nostra famiglia educandoci anche alla cultura del rischio valida per noi stessi ma anche per il nostro prossimo.
In genere le assicurazioni dedicate ai danni che possiamo causare nella nostra sfera personale e familiare sono rappresentate da polizze multirischi che contengono al loro interno anche la componente responsabilità civile vediamo quelle più note ma anche le più economiche e le più semplici da sottoscrivere.
ASSICURAZIONE CASA
Polizze sempre più complete e raffinate nel tempo, sono un buon esempio di contratto multirischi, naturalmente diverse tra una Compagnia e un'altra, tendono generalmente a coprire rischi legati ad incendio e altri danni materiali, il furto e la rapina e offrono sia la tutela legale che l'assistenza.
Ma oltre queste coperture, per rimanere nell'ambito di questa pagina, è compresa la copertura del rischio di responsabilità civile terzi questo perchè nello scorrere quotidiano dell'esistenza la proprietà di una casa può generare involontariamente dei danni ad altri, magari a causa di un tubo rotto, un cornicione che cade o il contagio ad una casa vicina di un danno maggiore della nostra casa.
ASSICURAZIONE DEL CAPO FAMIGLIA
Vera polizza di responsabilità civile terzi, copre appunto i danni che l‘assicurato o i suoi familiari, nonché le persone che vivono stabilmente con lui, possono involontariamente causare a terzi.
La Compagnia si obbliga quindi al risarcimento, entro il massimale previsto dalla polizza, dei danni che potrebbero derivare dalla conduzione della casa, ma anche per esempio i danni provenienti dall'uso di apparecchiature domestiche, intossicazioni alimentari o causati dal possesso di animali domestici o particolari danni causati dai figli minori di una certa età all'insaputa dei genitori, o dall'esercizio di attività sportive o ricreative in genere.
Queste polizze sono spesso estese anche ai danni eventualmente causati da collaboratori domestici.
L'assicurazione del capo famiglia si distingue dalla precedente perchè nella prima i rischi coperti sono quelli che derivano dalla proprietà, nella seconda, invece, quelli causati nel corso della vita privata.
Vale sempre la raccomandazione di fare particolare attenzione ai rischi esclusi.
In alcune compagnie esiste una netta distinzione tra la "polizza fabbricati" e la polizza di responsabilità civile del capofamiglia, in altre è possibile trovare polizze che in un ambito più globale comprendono la copertura di entrambi i rischi.
Ma avremo modo di approfondire questi contratti nelle pagine a loro dedicate.
Mi preme solo segnalare l'esistenza di assicurazioni specifiche, quindi con massimali propri e caratteristiche più complete, che con premi estremamente contenuti coprono rischi che nelle polizze di cui abbiamo accennato, sono solo complementari.
Mi riferisco ai danni causati dai nostri animali domestici, con particolare attenzione ai nostri amici cani o a quelli involontariamente causati dall'esercizio degli sport che preferiamo.
Ne segnalo due per la loro unicità, semplicità di sottoscrizione e dal costo (premio) estremamente contenuti:
Polizze sempre più complete e raffinate nel tempo, sono un buon esempio di contratto multirischi, naturalmente diverse tra una Compagnia e un'altra, tendono generalmente a coprire rischi legati ad incendio e altri danni materiali, il furto e la rapina e offrono sia la tutela legale che l'assistenza.
Ma oltre queste coperture, per rimanere nell'ambito di questa pagina, è compresa la copertura del rischio di responsabilità civile terzi questo perchè nello scorrere quotidiano dell'esistenza la proprietà di una casa può generare involontariamente dei danni ad altri, magari a causa di un tubo rotto, un cornicione che cade o il contagio ad una casa vicina di un danno maggiore della nostra casa.
ASSICURAZIONE DEL CAPO FAMIGLIA
Vera polizza di responsabilità civile terzi, copre appunto i danni che l‘assicurato o i suoi familiari, nonché le persone che vivono stabilmente con lui, possono involontariamente causare a terzi.
La Compagnia si obbliga quindi al risarcimento, entro il massimale previsto dalla polizza, dei danni che potrebbero derivare dalla conduzione della casa, ma anche per esempio i danni provenienti dall'uso di apparecchiature domestiche, intossicazioni alimentari o causati dal possesso di animali domestici o particolari danni causati dai figli minori di una certa età all'insaputa dei genitori, o dall'esercizio di attività sportive o ricreative in genere.
Queste polizze sono spesso estese anche ai danni eventualmente causati da collaboratori domestici.
L'assicurazione del capo famiglia si distingue dalla precedente perchè nella prima i rischi coperti sono quelli che derivano dalla proprietà, nella seconda, invece, quelli causati nel corso della vita privata.
Vale sempre la raccomandazione di fare particolare attenzione ai rischi esclusi.
In alcune compagnie esiste una netta distinzione tra la "polizza fabbricati" e la polizza di responsabilità civile del capofamiglia, in altre è possibile trovare polizze che in un ambito più globale comprendono la copertura di entrambi i rischi.
Ma avremo modo di approfondire questi contratti nelle pagine a loro dedicate.
Mi preme solo segnalare l'esistenza di assicurazioni specifiche, quindi con massimali propri e caratteristiche più complete, che con premi estremamente contenuti coprono rischi che nelle polizze di cui abbiamo accennato, sono solo complementari.
Mi riferisco ai danni causati dai nostri animali domestici, con particolare attenzione ai nostri amici cani o a quelli involontariamente causati dall'esercizio degli sport che preferiamo.
Ne segnalo due per la loro unicità, semplicità di sottoscrizione e dal costo (premio) estremamente contenuti:
Dottordog l'assicurazione per il tuo cane di qualsiasi razza e non solo per la R.C.
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Multisport l'unica polizza da un giorno a un anno per il tuo sport preferito e in tutto il mondo
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_E' con gratitudine e ammirazione che ringrazio Salvatore Infantino per il suo "Intermediario assicurativo e Riassicurativo"inestimabile fonte di materiale e ispirazione.
la foto in testa alla pagina è di Roberto Moretti che ringraziamo
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