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_DANNO
  • Il danno è un pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza di un sinistro. Quando è un'altra persona ad essere danneggiata allora parliamo di terzo danneggiato come nel caso delle assicurazioni della responsabilità civile.
       Possiamo dividere in:
  1. Danno patrimoniale quando il danno incide sul patrimonio.
  2. Danno biologico se incide invece sulla salute.
  3. Danno ambientale se a subire un danno è l’ambiente che ci circonda.
  4. Danno morale quando non ha natura patrimoniale.

DANNO BIOLOGICO
  • Anche "danno alla salute", quando a venire intaccata è l’integrità psico-fisica della persona. Deve essere rilevabile sul piano medico ed è risarcibile anche quando non incide direttamente sulla capacità di produrre reddito.

DANNO MORALE
  • La sua rilevanza e la sua risarcibilità sono legati a fatti illeciti di natura penale. Si ha danno morale quando la sfera colpita non è quella patrimoniale ma quella psico-fisica della vittima temporaneamente o meno danneggiata.

DECORRENZA DELLA GARANZIA
  • La data dalla quale le garanzie assicurative sancite dal contratto acquistano efficacia.

DENUNCIA DI SINISTRO
  • E’ la comunicazione che l’assicurato deve dare all’assicuratore, di solito salvo pattuizioni diverse, entro tre giorni dalla data del sinistro o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

DIARIA
  • Nell’assicurazione contro i danni, è il versamento, da parte dell’assicuratore, di una somma, prevista dal contratto, per ogni giorno di inabilità temporanea dell’assicurato in conseguenza di un infortunio. Oppure sempre per infortunio o malattia il pagamento di una retta per la degenza in istituto di cura.

DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI
  • Tutte quelle informazioni che, rese dall’assicurato prima della stipula del contratto di assicurazione, permettono all’assicuratore di valutare attentamente il rischio da assumere e le condizioni ad esso più adeguate. E’ diritto dell’assicuratore chiedere l’annullamento del contratto o la sua rescissione in presenza di dichiarazioni che risultassero inesatte o omesse da parte del contraente.

DIFFERIMENTO
  • Il periodo di differimento è il tempo che intercorre tra la stipula di un contratto di assicurazione per il caso vita, e il pagamento da parte dell’assicuratore del capitale o dell’inizio della rendita.

DIMINUZIONE DEL RISCHIO
  • Al contrario dell’ aggravamento si ha una diminuzione del rischio qualora nel corso di un contratto di assicurazione, avvengano accadimenti che riducono la possibilità di evento del rischio assicurato. In questo caso, avendone comunicazione da parte dell’assicurato, pur mantenendo la facoltà di recedere dal contratto, l’assicuratore dovrà percepire per il futuro un premio proporzionalmente ridotto.

DISDETTA
  • E’ la comunicazione attraverso la quale sia l’assicurato sia l’assicuratore, entro i termini contrattualmente previsti, interrompono gli effetti del contratto di assicurazione per non incorrere nella tacita proroga.






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