_FONDI PENSIONE
FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI
FRANCHIGIA ASSOLUTA
FRANCHIGIA RELATIVA
FRANCHIGIA E SCOPERTO
- Sono delle istituzioni finanziarie istituite allo scopo di garantire ad una collettività di lavoratori prestazioni pensionistiche integrative a quelle erogate dal sistema previdenziale pubblico e obbligatorio. Si dividono in due grandi categorie in base alla modalità con cui sono stati costituiti, Fondi pensione chiusi (o negoziali) e fondi pensione aperti.
- I fondi pensione chiusi sono istituiti sulla base di contratti collettivi frutto di accordi presi tra i fondi e categorie di lavoratori che possono far parte o di una stessa impresa o di uno stesso comparto economico.
- I fondi pensione aperti, al contrario, istituiti da intermediari specializzati come banche, SIM, compagnie di assicurazione, permettono l’adesione proprio a tutti quei lavoratori per i quali non esistono i fondi chiusi. Che siano lavoratori dipendenti o autonomi. Tra le norme dei fondi, tante e non sempre di facile comprensione, ma ai Fondi pensione dedicherò una pagina, c’è comunque la possibilità, decorso un certo periodo di tempo,di passare da un fondo chiuso ad un fondo aperto o direttamente ad una forma pensionistica individuale.
FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
- Fondo istituito allo scopo di garantire un indennizzo per i danni eventualmente causati da autoveicoli o natanti non assicurati, assicurati da imprese di assicurazione in liquidazione al momento del sinistro o successivamente ad esso, o non identificati. L’organismo preposto alla gestione del Fondo è la CONSAP acronimo della Concessionaria servizi assicurativi pubblici, che a sua volta si avvale per la liquidazione dei sinistri di compagnie di assicurazione designate in base alla competenza territoriale. Il Fondo viene alimentato attraverso un contributo, versato dalle compagnie attive nel ramo della RC auto, pari al 4% della raccolta premi. Per gli incidenti causati da veicoli o natanti non identificati il Fondo interviene solo per i danni alle persone, nel caso che a provocare il danno sia stato invece un veicolo o un natante non assicurato vengono rimborsati anche i danni alle cose con una franchigia fissa di 500 euro. Per i danni causati in presenza di coperture assicurative da parte di compagnie in liquidazione coatta vengono risarciti sia i danni alle persone che alle cose. In tutti i casi i risarcimenti non possono superare i massimali minimi previsti dalla legge al momento dei sinistri.
FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI
- Insieme ai Fondi pensione e al sistema previdenziale obbligatorio costituiscono quello che viene definito il terzo pilastro della previdenza. Sono appunto forme di pensioni integrative individuali attuabili sia tramite l’adesione individuale ad un fondo pensione aperto o ad un contratto di assicurazione sulla vita con determinate caratteristiche previste dalla legge.
FRANCHIGIA ASSOLUTA
- E’ assoluta la franchigia che rimane a carico dell’assicurato in ogni caso e qualunque sia stata l’entità del danno subito.
FRANCHIGIA RELATIVA
- Contrariamente alla precedente la franchigia è relativa quando la sua applicazione dipende dall’entità del danno subito. Se il danno è uguale o inferiore all’ammontare della franchigia l’assicuratore non corrisponde l’indennizzo, se il danno, invece, supera il valore della franchigia l’assicuratore procede all’indennizzo senza tenerne conto.
FRANCHIGIA E SCOPERTO
- Sono clausole che prevedono, contrattualmente, che una parte del danno non venga indennizzata dall’assicuratore ma resti a carico dell’assicurato. In genere la franchigia è rappresentata da una cifra fissa o in percentuale ed è applicata sulla somma assicurata. Il suo ammontare quindi è predefinito. Al contrario lo scoperto è espresso in percentuale ma sull’ammontare del danno, risultando quindi non predeterminato.